Premesso

Che lo stesso Sig. ............................................................. ha l’autorità di licenziare l’azienda GastroNomade S.R.L., che si dichiara disponibile, secondo le condizioni di seguito specificate, ad accettare la procura per la distribuzione dei prodotti del Produttore.
tutto ciò premesso e considerate le premesse come parti integranti del presente accordo, le parti stipulano e convengono quanto segue.

1 - Territorio e Prodotti Contrattuali
1.1 Il Produttore concede al Distributore che accetta, il diritto di Promuovere e Vendere tramite i propri Canali di Diffusione, i prodotti indicati nell’Allegato 1 (in seguito denominati "Prodotti Contrattuali”).

2 - Compiti del Distributore
2.1 Il Distributore vende in nome e per conto proprio i Prodotti Contrattuali fornitigli dal Produttore.
2.2 Il Distributore non detiene alcun potere di stipulare contratti in nome e per conto del Produttore, né di impegnare in qualsiasi modo quest'ultimo nei confronti di terzi.
2.3 Il Distributore si impegna a promuovere e vendere nella maniera più efficace i Prodotti Contrattuali, non ché a tutelare gli interessi del Produttore con la diligenza di un buon commerciante. 

Egli si impegna in particolare ad istituire e mantenere un'adeguata organizzazione di vendita.

3 - Condizioni di fornitura & Prezzi
3.1 Col presente accordo il Produttore si impegna a corrispondere al Distributore uno sconto pari al 30% netto, sul miglior prezzo di listino fato ai propri clienti business e in special modo a quelli provenenti dal settore Ho.Re.Ca.
3.2 Il Produttore si impegna nei confronti del Distributore nell’inserire nella lista dei Prodotti Contrattuali, il suo miglior prezzo già in uso presso i propri Clienti.
3.3 Il Produttore si impegna nei confronti del Distributore, nel tenerlo aggiornato delle eventuali modifiche apportate ai Prodotti Contrattuali e di comunicarne tempestivamente le variazioni mediante uno dei mezzi di trasmissione che comprovino l’effettiva data di invio e ricezione (ad es. P.E.C., lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ecc).
3.4 Il Produttore si impegna col Distributore nell’evadere le forniture verso terzi, nel minor tempo possibile, rispettandone l’orario di ritiro concordato col trasportatore incaricato della consegna delle merci.
3.5 Il Produttore si impegna a rispettare con la massima diligenza i termini di Spedizione concordati e di comprendere quanto questo sia importante per il buon rendimento e mantenimento della rete vendite messa a disposizione dal Distributore.
3.6 Il minimo di Quantitativo Spedizione potrà essere concordato tra le parti, definendo il raggiungimento di un numero predefinito di colli, o concordando una soglia economica a cui giungere, per l’adempimento della spedizione da parte del Produttore.

4 - Tempi e Modalità di Pagamento
4.1 Il corrispettivo dovuto al Produttore, verra calcolata sulla base delle fatture incassate, generate dal Distributore.
4.2 Il Distributore si impegna a contabilizzare la merce venduta di ogni mese, in un tempo prestabilito di trenta giorni e di eseguire il pagamento delle spese concordate entro e non oltre il quindici del mese successivo.
4.3 Nel caso in cui l’importo della merce venduta fosse fornita al cliente finale con la formula del pagamento dilazionato, il Distributore si impegna nei confronti del Produttore nel contabilizzare l’importo ad egli dovuto, in un tempo prestabilito di trenta giorni dal termine del pagamento dilazionato e di eseguire il pagamento delle spese concordate entro e non oltre il quindici del mese successivo.

4.4 Il Distributore effettuerà il pagamento dei corrispettivi dovuti al Produttore, mediante Bonifico Bancario. 4.5 Il Distributore nel caso si verificasse un insoluto, si presterà ad un adeguato servizio di assistenza Post- Vendita, volto a garantire il recupero del credito.

4.6 Le parti convengono sin da subito, che tale impegno svolto con Responsabilità e Diligenza da parte del Distributore, non comporti il nascere di controversie di carattere legale.
4.7 Oltremodo il Distributore si impegna sin da subito a vagliare ed attuare, efficaci strategie per dissolvere attriti scaturiti da terze parti.

5 - Marchi del Produttore
5.1 Il Distributore è tenuto ad usare i marchi, nomi o altri segni distintivi del Produttore, al solo fine di identificare e pubblicizzare i Prodotti contrattuali, nel contesto della sua attività come Distributore del Produttore, essendo inteso che tale uso viene fatto nell'esclusivo interesse del Produttore.

6 - Esclusiva
6.1 Fatto salvo quanto disposto in seguito, il Produttore si impegna a vendere i Prodotti Contrattuali, nel Territorio fatto esclusiva del Distributore, esclusivamente attraverso esso. Egli si impegna altresì a non nominare nel Territorio altri concessionari, agenti o intermediari per la distribuzione dei Prodotti Contrattuali.

7 - Durata e scioglimento del contratto
7.1 Il presente contratto entra in vigore il giorno della firma ed ha una durata massima di cinque anni. Ove esso non venga risolto prima di tale scadenza, le parti si incontreranno sei mesi prima della scadenza, per discutere l’eventuale stipulazione di un nuovo contratto.
7.2 Ciascuna parte potrà recedere dal contratto con giusta causa, presentando un preavviso di due mesi nel terzo anno di durata del contratto, di quattro mesi nel corso del quarto anno, di sei mesi nel quinto anno. Il recesso dovrà essere comunicato alla controparte per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (ad es. P.E.C., lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ecc).

8 - Legge Applicabile & Foro Competente
8.1 Il presente contratto è soggetto alla legge Italiana, per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e\o risoluzione dello stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.